La certificazione energetica degli edifici è uno strumento voluto dalla Direttiva 2002/91/CE (EPBD1) e prescritto dal DLgs 192/05 per introdurre il parametro “efficienza energetica” di un edificio.
Questo strumento è stato poi revisionato dalla Direttiva 31/2010/UE con i suoi decreti di recepimento e attuativi (ad oggi DM 26/6/15) che introducono i nuovi schemi per la redazione dell’Attestato di Prestazione energetica (APE) e di Qualificazione Energetica (AQE).
Vediamo brevemente quando è obbligatorio un Attestato di Prestazione energetica e la sua validità.
Quando è obbligatorio l’attestato di prestazione energetica a Pisa e Provincia?
L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi:
- nuova costruzione;
- ristrutturazione importante (quando interessa più del 25% dell’involucro disperdente e/o l’impianto);
Occorre allegarlo necessariamente ai contratti stipulati in caso di:
- locazione di unità immobiliari;
- trasferimento di immobili a titolo oneroso;
- trasferimento di immobili a titolo gratuito (esclusa l’eredità di un immobile per successione).
Inoltre, occorre produrlo per:
- edifici pubblici con una superficie utile oltre i 250 m²;
- contratti di gestione calore che interessano i pubblici edifici.
La normativa prevede una scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili, che va dalla più bassa, la G, alla più alta, la A4.
Inoltre sono previsti degli indicatori della prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, al netto dell’efficienza degli impianti presenti.
Quali immobili non necessitano di un attestato di prestazione energetica?
Ecco quando non è obbligatoria la Certificazione energetica (APE) di un edificio:
- edifici industriali e artigianali riscaldati per esigenze di processo produttivo o con reflui energetici;
- edifici agricoli rurali senza impianti di climatizzazione;
- fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 mq;
- box, cantine, autorimesse, parcheggi, depositi, impianti sportivi;
- edifici adibiti a luoghi di culto;
- ruderi.
APE quanto dura la validità?
La certificazione energetica, nei casi in cui è obbligatoria, dura 10 anni. Dopo questo lasso di tempo deve essere fatta ex novo poiché non esiste una procedura di rinnovo.
Tuttavia, nel caso in cui il proprietario esegua sull’immobile delle modifiche sull’impianto (cambio del sistema di emissione ad esempio sostituendo una caldaia con una pompa di calore), o delle modifiche sull’involucro (ad esempio coibenti parte della facciata o sostituisca gli infissi), l’attestato di prestazione energetica deve necessariamente essere rinnovato, anche se la scadenza dei 10 anni non è stata ancora superata.
La certificazione energetica APE rappresenta la fotografia dello stato attuale dell’immobile dal punto di vista energetico.
Nel caso in cui il proprietario di un immobile non provveda alla Certificazione si possono verificare delle spiacevoli conseguenze. Si rischia una sanzione amministrativa che oscilla dai 3.000 ai 18.000 euro; il contratto di affitto o di compravendita resta comunque valido a tutti gli effetti.
Conclusioni
L’attestato di prestazione energetica APE di un edificio rappresenta la carta di identità che esso ha dal punto di vista energetico. Tuttavia, a mio modesto avviso, questo sistema di classificazione ha delle lacune in essere, privilegiando notevolmente la quota di produzione di energia rinnovabile, rispetto all’involucro. In questo modo si va a falsare la reale capacità di un edificio di essere realmente a basso consumo energetico.
Se anche tu necessiti di redigere un APE o una Legge 10/’91, o hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a contattarmi, sarò felice di rispondere ad eventuali dubbi o curiosità.
Ingegnere Civile e Ambientale
Consulente Energetico CasaClima. Esperto in edilizia sostenibile EES UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tecnico Ufficiale Biosafe. Operatore Termografico di 2° Livello UNI EN ISO 9712:2012. Laurea specialistica in Ingegneria Edile nel 2009 con il punteggio di 110/110. Iscritta all’ordine degli ingegneri della provincia di Pisa. Abilitazione al coordinamento per la sicurezza DL 81/2008 e s.m. Formatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.