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Copertina articolo Decreto requisiti minimi

Decreto Requisiti Minimi 2025: nuove verifiche involucro edilizio dal 3 giugno

Dal 3 giugno 2026 il decreto requisiti minimi 2025 entra in vigore con nuove regole per la verifica dell’involucro edilizio. Il DM 28 ottobre 2025 non aggiorna soltanto i valori limite: ridisegna la logica stessa delle verifiche, introducendo 3 livelli progressivi — Usc, Umed e H’T — calibrati sulla complessità dell’intervento.

Per chi progetta, questa non è una novità amministrativa. È un cambio di metodo che riguarda nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche. Analizziamo cosa cambia concretamente e cosa bisogna sapere prima di avviare un cantiere dopo il 3 giugno 2026.

Cosa cambia con il decreto requisiti minimi 2025

Il principio centrale del DM 28.10.2025 è proporzionalità: più è profondo l’intervento, più approfondita deve essere la verifica sull’involucro edilizio. Le categorie di intervento restano quelle già definite dal DM 26 giugno 2015 — nuova costruzione, ristrutturazione importante di 1° e 2° livello, riqualificazione energetica, ampliamenti — ma il sistema delle verifiche associate a ciascuna di esse viene completamente ridefinito.

I 3 livelli introdotti dal nuovo decreto sono:

  • Usc — trasmittanza della sezione corrente (verifica della stratigrafia)
  • Umed — trasmittanza media, comprensiva dei ponti termici
  • H’T — coefficiente globale di scambio termico dell’intero involucro

Non sono alternative tra loro: sono livelli progressivi. Si parte dal più semplice e si arriva al più completo in funzione del tipo di intervento edilizio.

Usc: la verifica della stratigrafia

La trasmittanza della sezione corrente Usc è il livello base di verifica dell’involucro edilizio. Considera esclusivamente la composizione degli strati dell’elemento costruttivo — parete, solaio, copertura — senza includere ponti termici o discontinuità. Il calcolo si basa sulla somma delle resistenze termiche dei singoli strati secondo la UNI EN ISO 6946:2018, comprensive delle resistenze superficiali interna ed esterna.

Si applica a:

  • riqualificazioni energetiche
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello (in combinazione con Umed)

È la verifica più immediata, ma anche la più parziale: analizzare solo la stratigrafia significa ignorare i punti deboli dell’edificio reale, dove il calore sfugge attraverso le discontinuità geometriche e strutturali. Per questo, al crescere della complessità dell’intervento, si entra nel livello successivo.

Umed: i ponti termici entrano nel calcolo

La trasmittanza media Umed era già presente nel DM 26.06.2015, ma il decreto requisiti minimi 2025 introduce una novità sostanziale: i valori limite da rispettare incorporano al loro interno i ponti termici tabellari. Non è più possibile calcolare la sola stratigrafia corrente e trascurare le dispersioni nei nodi costruttivi.

Questo parametro si applica alle ristrutturazioni importanti di secondo livello e offre una lettura più fedele alla realtà costruttiva, dove giunti, cassonetti e spalle dei serramenti possono rappresentare una quota non trascurabile delle dispersioni termiche totali.

I ponti termici nell’edificio di riferimento: la novità della Tabella 5-bis

Una delle innovazioni più rilevanti del DM 28.10.2025 riguarda l’edificio di riferimento: i ponti termici compaiono ora esplicitamente anche nel modello virtuale di confronto, attraverso valori tabellari di trasmittanza lineica contenuti nella Tabella 5-bis dell’Appendice B.

La regola operativa è precisa: se un ponte termico appartiene a una di queste tipologie, viene inserito sia nel modello dell’edificio reale sia in quello di riferimento. Se invece si tratta di una tipologia non tabellata, compare solo nel modello reale — con impatto diretto sui limiti da rispettare e sull’esito della verifica.

La modellazione dei ponti termici diventa quindi un passaggio non più trascurabile nemmeno per le ristrutturazioni di secondo livello.

H’T: il coefficiente globale di scambio termico dell’involucro

Il coefficiente globale di scambio termico H’T è la verifica più avanzata prevista dal decreto requisiti minimi 2025. Si applica ai casi più complessi: nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello.

A differenza di Usc e Umed — che analizzano singoli componenti — H’T esprime la media pesata delle trasmittanze dell’intero involucro, includendo componenti opache e trasparenti e tenendo conto della geometria complessiva dell’edificio. Due edifici con le stesse pareti possono avere H’T molto diversi se differiscono per proporzioni, numero di aperture o esposizione.

A questa verifica si affiancano obbligatoriamente anche i fabbisogni energetici: EPH,nd per il riscaldamento e EPc,nd per il raffrescamento. La progettazione integrata tra involucro e impianti non è più una scelta metodologica: è un requisito normativo.

Schema operativo: quale verifica per quale intervento

Tipo di interventoVerifiche richieste
Riqualificazione energeticaUsc
Ristrutturazione importante di II livelloUsc + Umed
Ristrutturazione importante di I livelloH’T + EPH,nd + EPc,nd
Nuova costruzione / demolizione e ricostruzioneH’T + EPH,nd + EPc,nd

Rinnovabili obbligatorie: l’impatto del D.Lgs. 5/2026

Dal 3 giugno 2026 la progettazione deve tenere conto anche del recepimento della Direttiva RED III attraverso il Decreto Legislativo 5/2026. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, è previsto l’obbligo di coprire almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento con fonti rinnovabili, con l’integrazione di sistemi per la produzione di energia — tra cui impianti fotovoltaici.

Questo significa che anche per gli interventi parziali sull’involucro, non è sufficiente agire sui soli componenti opachi o trasparenti: la progettazione deve considerare il sistema edificio-impianto nella sua interezza fin dalle prime fasi.

Cosa fare prima del 3 giugno 2026: check operativo

  1. Classificare correttamente l’intervento. La categoria — riqualificazione, ristrutturazione di I o II livello, nuova costruzione — determina l’intero percorso di verifica. Un errore di classificazione comporta verifiche insufficienti o oneri progettuali non dovuti.
  2. Aggiornare la modellazione dei ponti termici. Con il decreto requisiti minimi 2025, i ponti termici entrano nell’edificio di riferimento. I valori tabellari della Tabella 5-bis devono essere integrati nelle procedure di calcolo già per gli interventi di secondo livello.
  3. Verificare l’integrazione con le fonti rinnovabili. Per le ristrutturazioni di secondo livello, la soglia del 15% da FER non è opzionale. Va valutata in fase di progetto, non aggiunta a posteriori.

Conclusioni

Il decreto requisiti minimi 2025 introduce un sistema di verifiche sull’involucro edilizio più strutturato e più esigente rispetto al DM 26 giugno 2015. La direzione è inequivocabile: la qualità energetica dell’edificio non si misura più componente per componente, ma come risultato di un sistema integrato in cui involucro, ponti termici, geometria e impianti interagiscono.


Seguiamo da vicino l’evoluzione del quadro normativo — DM 28.10.2025, Direttiva EPBD, RED III — per integrarlo direttamente nella progettazione energetica. Se stai avviando una ristrutturazione o una nuova costruzione, contattaci per una valutazione preliminare.